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Appello per una corretta applicazione della Direttiva Europea nel mercato unico digitale

Bruxelles, 10 settembre 2020

All’attenzione di: Commissario Breton, Mercato Interno, Commissione Europea

Egregio Commissario Breton,

Siamo i rappresentanti di un ampio gruppo di titolari di diritti che include creatori appartenenti a ogni tipo di campo artistico: editori di letteratura, giornali, musica, scienza, tecnica e medicina; industrie di registrazione e di edizione musicale; produttori cinematografici e televisivi; organizzatori di eventi sportivi; emittenti televisive e radiofoniche; distributori; agenzie fotografiche, operatori cinematografici e un grande operatore europeo di telecomunicazioni che gestisce anche una piattaforma di pay-TV e produce contenuti a proprio marchio.

Le scriviamo per esprimere la nostra grave preoccupazione riguardo la consultazione della Commissione Europea sulle proposte linee guida sull’applicazione dell’Articolo 17 della Direttiva sul Copyright nel Mercato Unico Digitale (“la Direttiva”).

I settori culturali e creativi sono ecosistemi basati sul copyright da cui dipendono direttamente oltre 11 milioni di persone in tutta l’Unione Europea (il 5.5% del totale dei lavoratori), contribuiscono  per mille  miliardi di Euro al PIL europeo (6.9%), fornendo all’UE un surplus commerciale pari a oltre 92 miliardi, e offrendo  premi salariali del 59% a confronto con industrie che non fanno uso intensivo di IPR[1]. Se l’Europa mira ad essere un leader nel settore digitale e garantirsi uno sviluppo economico, deve concentrarsi sulla creazione e  l’investimento sui contenuti culturali e creativi, e sostenere il potenziale di crescita dei settori che si basano sul copyright. È proprio per questa ragione che diventa cruciale una fedele trasposizione della Direttiva a sostegno di quanto descritto.

Ci preoccupa il fatto che, nel suo Documento di Consultazione, la Commissione vada contro l’obiettivo originale di fornire un alto livello di protezione ai detentori di diritti e creare una situazione equa ed omogenea nel Mercato Unico Digitale. Essa interpreta aspetti essenziali dell’Articolo 17 della Direttiva in un modo che è incompatibile con la formulazione e l’obiettivo dell’Articolo, mettendo così a repentaglio l’equilibrio di interessi ottenuto dalla legislatura europea nell’Articolo 17 stesso.

Interpretando l’Articolo 17 in modo contrario agli intenti della legislatura UE e all’acquis europeo sul copyright, le proposte linee guida equivalgono a un tentativo di riscrivere la Direttiva ed emendare la legge UE sul copyright in assenza di un appropriato processo legislativo.

Un tale approccio sarebbe inoltre in conflitto con la decisione della Commissione di rendere la cultura uno degli ecosistemi prioritari in Europa per la ripresa dall’impatto della pandemia da COVID-19. Danneggiare il nostro settore produttivo riscrivendo parti della Direttiva su cui si era già raggiunto un accordo,  ci priva totalmente della capacità di contribuire alla ripresa dell’Europa. Esortiamo dunque la Commissione a incoraggiare una fedele trasposizione della Direttiva.

Senza pregiudicare i diritti fondamentali, inclusa la libertà di espressione, descriviamo in dettaglio nell’annesso alcune delle nostre principali preoccupazioni riguardo alle proposte, che vanno oltre i limiti legali dell’autorità della Commissione secondo la legge dell’UE. Ciascuna delle sottoscritte organizzazioni ha inoltre presentato le proprie osservazioni scendendo ulteriormente nei dettagli.

Vi esortiamo a prendere in considerazione le nostre preoccupazioni durante l’elaborazione finale delle linee guida, e rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore discussione.  

Cordialmente,

IFPI – La Federazione Internazionale dell’Industria Fonografica è l’organizzazione che promuove gli interessi dell’industria internazionale di incisione a livello mondiale. La missione della IFPI è promuovere il valore delle registrazioni musicali, salvaguardare i diritti dei produttori di dischi ed espandere l’utilizzo commerciale delle registrazioni musicali in tutti i mercati in cui i suoi membri operano.

ACT – L’Associazione della Televisione Commerciale in Europa rappresenta gli interessi delle principali emittenti commerciali in tutta Europa e oltre. Le società membro della ACT finanziano, producono, promuovono e distribuiscono contenuti e servizi a beneficio dei cittadini europei su tutte le piattaforme.

CEPI – Il Coordinamento Europeo dei Produttori Indipendenti è stato fondato nel 1990 per organizzare e rappresentare gli interessi dei produttori indipendenti di cinema e televisione in Europa. Rappresenta all’incirca 8000 compagnie di produzione indipendente in Europa.

CEPIC – In quanto Centro dell’Industria Fotografica, il CEPIC confedera 600 agenzie e biblioteche fotografiche in  20 paesi in tutta Europa, sia dentro che fuori dall’Unione Europea. I membri del CEPIC includono biblioteche di stock fotografico grandi e piccole, le principali agenzie di fotogiornalismo, gallerie d’arte, musei e società di video

ECSA – L’Alleanza di Compositori e Parolieri Europei rappresenta oltre 30,000 compositori e parolieri professionisti in 27 paesi europei. Con più di 60 organizzazioni membro in tutta  Europa, l’Alleanza difende gli interessi dei creatori di musica artistica e classica (contemporanea), musica cinematografica e audiovisiva, e  musica popolare.

EPC – Il Consiglio degli Editori Europei riunisce Presidenti di Consigli di Amministrazione e Amministratori Delegati dei principali gruppi mediatici europei, che rappresentano società con giornali, riviste, pubblicazioni online, riviste scientifiche, database, libri ed emittenti, comunicando con i legislatori europei su temi che si ripercuotono sulla libertà di espressione, la diversità nei media e la democrazia, oltre alla salute e attuabilità dei media nell’Unione Europea.

EUROCINEMA – EUROCINEMA rappresenta gli interessi di produttori cinematografici e televisivi presso l’Unione Europea, in tutti i temi che si possano ripercuotere in modo diretto o indiretto sulla produzione cinematografica.

EWC – Il Consiglio Europeo degli Scrittori è una federazione no-profit che rappresenta 45 associazioni e unioni nazionali di scrittori e traduttori in 28 paesi europei, che comprendono più di 160.000 autori professionisti nel settore dei testi/libri e che lavorano in 33 lingue diverse.

FEP – La Federazione degli Editori Europei rappresenta  29 associazioni nazionali di editori di libri e periodici nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo.

FIAD – La Federazione Internazionale delle Associazioni di Distributori Cinematografici riunisce organizzazioni nazionali di società di distribuzione cinematografica che vanno da società piccole e medie specializzate in film d’essai accanto ad altre più grandi che si concentrano su titoli di largo consumo. I membri della FIAD operano in 14 paesi dove coprono dal 90 al 100 per cento del mercato del cinema.

FIAPF – I membri della FIAPF sono 34 organizzazioni di produttori cinematografici e televisivi provenienti da 27 paesi, tra cui 15 nell’UE/SEE. Le loro attività includono lo sviluppo e la produzione di film e contenuti audiovisivi che vengono distribuiti online e offline mediante tutti i tipi di canali online autorizzati e legali.

GESAC – Il Gruppo Europeo delle Società di Autori e Compositori comprende 33 società di autori provenienti da tutta l’Unione Europea, oltre che da Norvegia, Islanda e Svizzera. Il Gruppo rappresenta più di 1 milione di creatori e di detentori di diritti nell’ambito delle opere musicali, audiovisive, visive, letterarie e drammatiche.

ICMP – è l’associazione mondiale di categoria per gli editori e le società musicali. Rappresentiamo più del 90% di tutta la musica pubblicata nel mondo. I nostri membri includono 61 associazioni nazionali, tra cui una per ognuno dei 27 Stati membri dell’UE.

IFRRO – La Federazione Internazionale delle Organizzazioni dei Diritti di Riproduzione è la principale rete internazionale di organizzazioni di management collettivo e di associazioni di creatori ed editori nelle sfere di testo e immagine. Il suo scopo è proteggere e consentire un facile accesso legale al materiale protetto da copyright.  

IMPALA - IMPALA è l’associazione europea di società musicali indipendenti, che rappresenta quasi 5000 piccole  medie imprese musicali. La sua missione è accrescere il settore della musica indipendente, aumentare gli introiti degli artisti, promuovere la diversità culturale e industrial, migliorare l’accesso politico e modernizzare la percezione del settore musicale.

IMPF – Il  Forum Internazionale degli Editori Musicali Indipendenti rappresenta società indipendenti di edizione musicale in tutto il mondo e serve da rete globale e punto d’incontro per gli editori musicali.

IVF – I membri della Federazione Internazionale del Video sono associazioni che rappresentano industrie attive in tutti i segmenti del settore cinematografico e audiovisivo in Europa. Le loro attività includono lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di film e contenuti audiovisivi oltre alla pubblicazione su supporti digitali fisici e mediante tutti I tipi di canali di distribuzione online legali e autorizzati  (TVOD, SVOD, AVOD).

Mediapro – è un gruppo spagnolo di comunicazione multimediale. Fondato nel 1994 a Barcelona, la società lavora con produzioni cinematografiche e televisive oltre che nei media.

MPA – La Motion Picture Association è il principale sostenitore delle industrie di film, televisione e streaming in tutto il mondo.

NME – News Media Europe, la voce dell’industria mediatica progressista in Europa, che rappresenta oltre 2400 marchi mediatici, online e su stampa, alla radio e alla televisione.

SROC – La Sports Rights Owners Coalition è un forum di oltre 50 organi sportivi nazionali e internazionali e organizzatori di competizioni, che si concentra principalmente su questioni di diritti.

STM – è la principale associazione di categoria globale degli editori accademici e professionali. Tra i suoi membri si contano oltre 140 organizzazioni basate in tutto il mondo, che includono editori accademici e professionali, società scientifiche, edizioni universitarie,  start-up e operatori consolidati.

Telefónica – è una multinazionale spagnola di telecomunicazioni con base a Madrid, in Spagna. Si tratta di uno dei più grandi operatori di telefonia fissa e mobile al mondo. Fornisce telefonia fissa e mobile, banda larga e pay-per-view, operando in Europa e nelle Americhe.

UNIC – La  Union Internationale des Cinémas/Unione Internazionale dei Cinema (UNIC) rappresenta gli interessi di associazioni di categoria dei cinema e degli operatori cinematografici, coprendo 38 paesi in Europa e regioni limitrofe.

 

 

ANNESSO

• Contrariamente a quanto è chiaramente espresso nel considerando (64), ossia che l’Articolo 17 intende chiarire l’applicazione della “comunicazione al pubblico” e nel considerando (4) che conferma come la Direttiva sia  “basata su e complementare alle regole già stabilite in altre direttive attualmente applicate in quest’aera, in particolare la Direttiva 2001/29/EC sul copyright nella società dell’informazione”, la Commissione afferma che l’Articolo 17 è una lex specialis rispetto all’Articolo 3 della Direttiva 2001/29/EC e all’Articolo 14 della Direttiva 2000/31/EC così che gli Stati Membri “non siano in grado di fare affidamento nella loro trasposizione dell’Articolo 17 sulla loro implementazione de [la Direttiva sul Copyright e la Cirettiva sul’E-Commerce] né in relazione al concetto di ‘autorizzazione’, né invero per quanto riguarda il concetto di  ‘comunicazione al pubblico’”. Una tale visione non è sostenuta dalla Direttiva ed è errata. Come stabilito nel considerando (64), l’Articolo 17 chiarisce l’applicazione della esistente comunicazione al pubblico proprio nell’Articolo 3 della Direttiva sul Copyright per Fornitori di Servizi di Condivisione dei Contenuti (Online Content Sharing Service Providers - OCSSPs, come definiti nell’Articolo 2(6) della Direttiva) in linea con l’esistente legge sul copyright europea e internazionale.  

• L’interpretazione da parte della Commissione dell’applicazione del principio di proporzionalità stabilito nell’Articolo  (5) non è in linea con la Direttiva. L’Articolo 17(5) fa riferimento alla proporzionalità delle misure che gli OCCSP devono prendere per ottemperare ai propri obblighi come stabilito dall’Articolo 17(4)(b) e  (c), e che dovrebbero essere valutate a seconda del singolo caso. Non può essere utilizzata per diluire gli elevati standard di “massimo sforzo” cui gli OCSSP devono attenersi nel richiedere autorizzazioni secondo l’Articolo 17(4)(a) e nel prendere provvedimenti per prevenire e rimuovere contenuti non autorizzati come stabilito da 17(4) (b) e (c). l’Articolo 17(7) non fa parte del test della proporzionalità stabilito dall’Articolo 17(5). Esso richiede, come secondo step, la garanzia che gli OCSSP non impediscano la disponibilità di contenuti coperti da eccezioni o limitazioni al copyright e diritti affini. La proposta della Commissione avrebbe l’effetto di diluire doppiamente gli obblighi che impongono agli OCSSP privi di licenza secondo l’Articolo 17(4) di agire come legittimi operatori economici. La discrezione conferita agli Stati Membri dall’Articolo 17(5) deve essere esercitata entro i limiti stabiliti – e per gli scopi della richiesta valutazione sui singoli casi – dall’Articolo 17(4) della Direttiva sul DSM. Né la Commissione né gli Stati Membri possono diluire gli standard obiettivi stabiliti in modo chiaro ed esplicito nella Direttiva.

• La prospettiva della Commissione sull’operazione dell’Articolo 17(4), che stabilisce le condizioni cui un OCSSP deve sottostare per beneficiare dello speciale regime di responsabilità, mina inoltre l’efficacia dell’intero Articolo. La Direttiva stabilisce un procedimento secondo il quale la capacità da parte degli utenti di beneficiare delle applicabili eccezioni sul copyright, come richiesto dall’Articolo 17(7), è garantita da un meccanismo di reclami e rimedi ex-post descritto nell’Articolo 17(9). Tuttavia, contrariamente a quanto stabilito dalla Direttiva, la Commissione afferma che gli OCSSP dovrebbero valutare l’applicabilità delle eccezioni prima che esse siano rese disponibili, in base ai concetti mal definiti e nebulosi di caricamenti “potenzialmente trasgressivi” o “potenzialmente legittimi”. Il modello proposto dalla Commissione è praticamente inapplicabile e platealmente incompatibile con la formulazione e gli obiettivi dell’Articolo 17(4). In particolare, la possibilità che ai contenuti “potenzialmente legittimi”  sia consentito “restare in linea” – mentre si valuta la possibile applicazione di  eccezioni e limitazioni  – discorda con tale misura, così come essa è interpretata alla luce del suo contesto e del suo scopo. Essa contraddice inoltre l’obbligo da parte dei fornitori di servizi di disattivare tempestivamente l’accesso o di rimuovere i contenuti non autorizzati dai propri siti, come richiesto dall’Articolo 17(4)(c), al fine di non essere considerati imputabili. Ci preoccupa inoltre il fatto che le line guida prevedano che il meccanismo di reclami e rimedi sia soggetto al principio del Paese di origine e non a quello del Paese di destinazione, così come avviene oggi. Ciò creerebbe incertezze legali e sarebbe altamente problematico, dal momento che devia completamente dalla lettera della Direttiva e dal relativo  acquis communautaire. La proposta della Commissione creerebbe di fatto nuove limitazioni sul copyright per usi “potenzialmente non illegittimi”, in contraddizione con la logica interna dell’Articolo stesso e il quadro legislativo sulle eccezioni così come stabilito dalla legge sul copyright europea e internazionale.

• L’appello da parte della Commissione agli Stati Membri affinché implementino ulteriori eccezioni in aggiunta a quelle specificatamente identificate nell’Articolo 17(7) va contro le disposizioni dell’Articolo 17 stesso e rappresenta uno scenario che era stato esplicitamente rifiutato dai co-legislatori durante il processo legislativo. L’Articolo 17(7) e il considerando (70) affermano chiaramente che le uniche eccezioni che in certi casi speciali potrebbero sostenere la libertà di espressione degli utenti sono le già esistenti eccezioni riguardanti citazioni e parodie (Articoli 5(3)(d) e 5(3)(k) della Direttiva 2001/29/EC). Fare appello agli Stati Membri affinché scelgano di implementare ulteriori eccezioni, le quali godrebbero di applicazione unicamente nazionale  (come tutte le eccezioni dell’Articolo 5(2) e (5(3) della Direttiva 2001/29/EC), finirebbero col creare incertezze legali, anche riguardo alle nuove eccezioni obbligatorie introdotte dalla Direttiva, e infrangerebbero il delicato equilibrio di interessi raggiunto nell’Articolo 17. La proposta della Commissione indebolirebbe la natura armonizzatrice dell’Articolo 17 , spingendosi ben oltre il mandato delle linee guida. L’implementazione dell’Articolo 17 richiede solo che gli Stati Membri implementino le due eccezioni espressamente menzionate nell’Articolo 17(7), e non in altri, come strettamente inteso dai co-legislatori.

 

[1] Relazione EPO/EUIPO sulle industrie IPR-intensive e la performance economica nell’Unione Europea, Settembre 2019

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