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ott/24
Statuto FEM - Federazione Editori Musicali

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione Nazionale di Editori Musicali Italiani - denominata F.E.M. (Federazione Editori Musicali).

L'Associazione adotta il Codice Etico che costituisce parte integrante di questo Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti e impegnando i soci alla sua osservanza.

Art. 2 - Oggetto

L'Associazione ha carattere nazionale, è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa si propone i seguenti scopi:

a.   costituire una forte organizzazione di editori musicali italiani e internazionali che svolgano, con carattere continuativo e professionale, attività nel campo dell'editoria musicale;

b.   tutelare, sia in Italia che all'estero, nei confronti di Enti e di terzi in genere, i predetti editori, favorendone gli interessi generali nonché lo sviluppo tecnico, artistico ed economico;

c.   studiare, ai fini della loro migliore soluzione, i problemi tecnici, economici, giuridici e sociali che interessano la categoria, sia in campo nazionale che internazionale;

d.   concepire e attuare forme di tutela dei diritti di utilizzazione economica di opere musicali diverse da quelle amministrati dalla S.I.A.E. e/o altra eventuale società di gestione collettiva dei diritti;

e.   stipulare accordi con altri Enti, Associazioni e categorie industriali, commerciali e sindacali;

f.    prendere opportuni contatti con categorie, con Enti e con Associazioni similari straniere per stipulare speciali accordi diretti a regolare i rapporti di carattere tecnico, artistico, economico e giuridico che interessino gli Associati.

g.   promuovere la cultura musicale nel paese, direttamente o collaborando con le istituzioni preposte ed altri enti o associazioni che abbiano analoghe finalità, sostenendo il riconoscimento e la valorizzazione della funzione educativa, formativa e culturale della musica nella società   italiana.

Art. 3 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in Milano, e ha durata fino al giorno 31 dicembre 2050. Il Consiglio Direttivo potrà fissare o variare l'ubicazione della sede dell'Associazione in tale città nonché istituire sedi secondarie anche in altre città.

TITOLO II

Capo I - Degli Associati ordinari

Art. 4 - Associati ordinari

Possono far parte dell'Associazione tutti gli editori musicali italiani e internazionali che svolgano attività nel campo della editoria musicale con carattere continuativo e professionale i quali, al momento della presentazione della domanda di ammissione all'Associazione, abbiano i seguenti requisiti:

I.    risultino regolarmente iscritti alla S.I.A.E., e/o altra eventuale società di gestione collettiva dei diritti, in qualità di editori musicali;

II. non siano associati in altre associazioni che perseguano gli stessi fini della F.E.M.

Capo II - Della domanda di ammissione degli Associati.

Art. 5 - Domanda di ammissione

La domanda di ammissione all'Associazione quale Associato dovrà essere diretta al Presidente, il quale la sottoporrà all'approvazione del Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva alla presentazione della domanda.

L'iscrizione decorre dal momento della delibera.

La domanda di ammissione comporta, di per sé, l'accettazione dello Statuto dell'Associazione e del Codice Etico.

L'ammissione all'Associazione o la cessazione della qualità di associato devono essere rese note tempestivamente a tutti gli appartenenti all'Associazione.

Con la domanda di ammissione, l'aspirante associato si impegna a rispettare tutte le decisioni degli organi sociali adottate in conformità della legge e dello statuto ed a versare la quota sociale annuale e, quando prevista, la quota straordinaria. Il Consiglio Direttivo delibera, a propria insindacabile discrezione ed in modo inappellabile, sulle domande presentate e non è tenuto a dare giustificazione o motivazione alcuna in relazione alla decisione finale.

Art. 6 - Documenti da allegare alla domanda di ammissione

Insieme con la domanda di ammissione dovranno essere presentati:

a.   un certificato di iscrizione alla S.I.A.E. e/o altra eventuale società di gestione collettiva dei diritti con indicazione della qualifica e dell'anzianità di iscrizione;

b.   idonea documentazione che attesti l'importo delle somme incassate tramite la S.I.A.E. e/o altra eventuale società di gestione collettiva dei diritti nell'anno solare che precede quello di presentazione della domanda stessa.

Art. 7 - Diritti e obblighi degli associati

L'Associato ha diritto di ricevere per tutto il periodo di appartenenza all'Associazione le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall'Associazione.

Le imprese associate che sono in regola con i versamenti delle quote annuali hanno, inoltre, il diritto di elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione.

Ciascun associato, infine, ha diritto di avere attestata la sua partecipazione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e il Codice Etico. L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

In particolare, l'associato deve:

a.   partecipare attivamente alla vita associativa;

b.   non fare parte contemporaneamente di Associazioni Nazionali costituite per scopi analoghi, fermo restando che tale disposizione si applica solo agli associati e non anche ai sostenitori;

c.   versare all'Associazione una quota associativa il cui ammontare verrà determinato per ciascun anno solare dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; la quota deve essere versata annualmente, all'inizio di ciascun anno solare e, qualora l'iscrizione avvenga in corso d'anno, al momento dell'iscrizione verrà calcolato un rateo pari ai mesi mancanti alla fine dell'anno solare.

Art. 8 - Durata dell'iscrizione

L'adesione all'Associazione ha la durata di un anno e si intenderà rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da manifestarsi con lettera raccomandata e/o posta certificata consegnata alla posta almeno due mesi prima della scadenza di ciascun anno solare.

TITOLO III - DEI SOSTENITORI

Art. 9 - Sostenitori

Coloro che, non avendo i requisiti per essere Associati, operano a vario titolo nell'ambito del settore musicale ed editoriale condividendo gli scopi associativi dell'Associazione di cui all'art. 2 dello Statuto, sostenendone e appoggiandone gli obiettivi e l'azione istituzionale, sono ammessi all'Associazione come Sostenitori.

L'ammissione dei candidati a tale categoria ha luogo secondo le modalità stabilite per gli Associati al precedente art. 5. L'ammontare della quota associativa per i soci sostenitori verrà determinato caso per caso  per ciascun anno solare dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I Sostenitori sono soggetti a ogni altra disposizione dello Statuto (ivi espressamente inclusi gli artt. 7, 32 e 35, nelle parti loro applicabili) nonché alle delibere degli Organi dell'Associazione, tutti in quanto applicabili.

TITOLO IV - DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

-     l'Assemblea degli associati;

-     il Consiglio Direttivo;

-     il Presidente;

-     i Vice Presidenti;

-     il Comitato di presidenza;

-     Organo di controllo e/o Collegio dei Revisori;

-     il Segretario;

-     il Tesoriere.

Art. 11 - Presidente dell'Associazione

L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine, almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Comitato di Presidenza, senza la partecipazione del Presidente in carica, in via riservata,  avvia una consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotano il consenso della base.

La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse. 

Sulla base della relazione del Comitato di Presidenza il Consiglio Direttivo, individua il nome di un candidato da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente - che può essere individuato anche fra personalità estranee all'Associazione, purché di solida, specchiata e comprovata esperienza e competenza nei campi di azione della stessa Associazione - dura in carica tre anni e può essere rieletto. Le eventuali successive  rielezioni dovranno avvenire con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti gli Associati.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Il Consiglio Direttivo può prevedere un compenso a favore del Presidente per i compiti assolti durante gli esercizi dell'Associazione. L'ammontare del compenso viene stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato all'Assemblea ordinaria in sede di bilancio preventivo.

Come per tutte le cariche sociali è altresì riconosciuto al Presidente il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata in rappresentanza dell'Associazione secondo quanto disposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Vice Presidenti dell'Associazione

Nella realizzazione del programma triennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di quattro. A tal fine, in una riunione antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione del Presidente, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il triennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il Presidente, il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Nel caso che vengano a mancare durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 13 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito: i) dal Presidente; ii) dai Vice Presidenti; iii) dai Past President; ha il compito di stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione, dirigere l'attività nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Direttivo verificando i risultati. Il comitato nomina e scioglie Commissioni o Gruppi di lavoro, approva su proposta del Presidente le direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento dell'Associazione, esercita, in caso di urgenza, i poteri del Direttivo salvo successiva ratifica.

Art. 14 - Tesoriere dell'Associazione

Il Tesoriere cura la gestione dei fondi dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, cura l'incasso e contabilizzazione delle quote associative, controlla la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, supporta  il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico accompagnando entrambi i documenti da idonea relazione sulle poste contabili. Il ruolo di tesoriere può essere cumulabile con altro ruolo esercitato all'interno dell'associazione e può essere attribuito anche a terzi esterni all'associazione.

Art. 15 - Assemblea ordinaria degli Associati

L'Assemblea degli Associati è composta dagli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

L'Assemblea ordinaria:

a.   approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;

b.   nomina il Presidente dell'Associazione e i Vice Presidenti;

c.   nomina i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;

d.   nomina i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei conti;

e.   stabilisce le direttive di carattere generale che dovranno essere osservate dall'Associazione in relazione alle attività degli associati;

f.    ratifica le proposte del Consiglio Direttivo in ordine alla misura delle quote sociali;

g.   delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno di cui una entro il primo semestre dell'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio ed una entro la fine dell'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 16 - Assemblea straordinaria degli Associati

L'Assemblea straordinaria degli associati delibera sulle modificazioni dello Statuto e sull'anticipato scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori.

Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea ordinaria-straordinaria

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione, anche al di fuori della sede dell'Associazione, con avviso da spedire a mezzo posta elettronica:

a tutti gli associati nei loro indirizzi e-mail indicati nelle domande di ammissione.

L'avviso di convocazione indicato al comma che precede:

a.   dovrà contenere l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare;

b.   dovrà essere inviato agli associati, salvo quanto disposto al successivo art. 19, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione se trattasi di Assemblea ordinaria, e almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione se trattasi di Assemblea straordinaria.

Art. 18 - Convocazione su richiesta degli Associati

Se ne è fatta domanda scritta da tanti associati che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli associati, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria. Può altresì essere richiesta la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. La convocazione dovrà avvenire con avvisi che  dovranno essere inviati agli Associati entro gli stessi termini fissati al precedente art. 17.

Art. 19 - Convocazione in via di urgenza

In casi di particolare urgenza, entrambi i termini indicati alla lett. "b" del precedente art. 17, potranno essere ridotti dal Presidente dell'Associazione a tre giorni liberi non festivi.

Art. 20 - Costituzione assemblea ordinaria e maggioranze di voto

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un Vice Presidente dell'Associazione o dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti gli Associati, tuttavia trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati dagli Associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria può anche essere tenuta, su decisione di chi la convoca, mediante sistemi di videoconferenza, quindi con connessione audio e video  con interventi dislocati in più luoghi (purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto secondo gli inderogabili principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento),o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione  anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di convocazione e comunicando -  non necessariamente nell'avviso di convocazione ma obbligatoriamente prima della riunione- le specifiche tecniche per il collegamento,  in questo caso senza necessità che il presidente ed il segretario dell'Assemblea siano presenti fisicamente nello stesso luogo (potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica).

Salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità di voti la trattazione dell'argomento oggetto della votazione è rinviata all'assemblea successiva. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Il Presidente (o, in caso di sua assenza o di impedimento, da uno dei Vice Presidenti che ne faccia le veci) verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 21 - Costituzione assemblea straordinaria e maggioranze di voto

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un Vice Presidente o dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti gli Associati. Essa delibera con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti ai presenti.

L'Assemblea straordinaria può anche essere tenuta, su decisione di chi la convoca, mediante sistemi di videoconferenza, quindi con connessione audio e video con interventi dislocati in più luoghi (purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto secondo gli inderogabili principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento),o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione  anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di convocazione e comunicando -  non necessariamente nell'avviso di convocazione ma obbligatoriamente prima della riunione- le specifiche tecniche per il collegamento,  in questo caso senza necessità che il presidente ed il segretario dell'Assemblea siano presenti fisicamente nello stesso luogo (potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica).

Art. 22 - Nuova convocazione dell'assemblea straordinaria

Se la presenza degli Associati intervenuti non garantisce complessivamente il numero dei voti richiesti dal precedente art. 21, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Anche in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera con le stesse maggioranze fissate al precedente art. 21.

Art. 23 - Diritto d'intervento in assemblea e deleghe

Possono intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali. Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino ad un massimo di cinque imprese mediante delega scritta.

Art. 24 - Diritto di voto

Ogni singolo associato ha diritto a un voto.

Inoltre, ogni singolo associato ha diritto a un numero di voti proporzionato agli incassi S.I.A.E., e/o altra eventuale società di gestione collettiva dei diritti, dell'anno solare precedente a quello in cui viene tenuta l'assemblea sulla base dei seguenti criteri:

-     se iscritto alla Sezione Musica, a un voto per ogni Euro 52.000,00 (cinquantaduemila e centesimi zero) di proventi accreditati dalla S.I.A.E. nell'anno solare che precede quello in cui viene tenuta l'Assemblea;

-     se iscritto alla Sezione Lirica, a un voto ogni Euro 13.000,00 (tredicimila e centesimi zero) di proventi accreditati dalla S.I.A.E. nell'anno solare che precede quello in cui viene tenuta l'Assemblea;

-     se iscritto ad altra società di gestione collettiva dei diritti, a un voto per ogni Euro 52.000,00 (cinquantaduemila e centesimi zero) di proventi accreditati dall'ente di gestione collettiva nell'anno solare che precede quello in cui viene tenuta l'Assemblea.

L'Associato che sia iscritto a più sezioni avrà diritto di cumulare i voti a lui spettanti in qualità di iscritto alla sezione musica e alla sezione lirica.

Le singole aziende che per la determinazione della quota annua associativa si avvalgano dei criteri previsti in materia di "gruppo di aziende", avranno diritto ad un numero di voti proporzionato alla sola parte dell'ammontare dell'incasso S.I.A.E., e/o altra eventuale società di gestione collettiva dei diritti, considerato ai fini del calcolo della loro quota associativa.

Ogni singolo Associato, ai fini dell'attribuzione del numero dei voti a lui spettanti, avrà la facoltà di integrare la documentazione di cui alla lett. "b" del precedente art. 6, qualora l'importo dei proventi incassati nell'anno che precede quello dell'assemblea, gli dia diritto a un numero di voti superiori a quello che gli risultano spettare in base alla predetta documentazione.

La facoltà di cui al comma che precede dovrà essere esercitata almeno un mese prima del giorno in cui sarà tenuta l'Assemblea a mezzo lettera raccomandata e/o posta certificata contenente la documentazione integrativa.

Il numero di voti spettanti a ciascuna impresa associata è annotato in apposito documento informatico tenuto ed aggiornato dal Segretario e verrà comunicato o con l'invio della  convocazione o con e-mail successiva, l'Associazione comunica all'impresa associata il numero di voti cui ha diritto e tiene a disposizione dell'associata stessa la documentazione a ciò relativa. 

Art. 25 - Consiglio Direttivo - nomina e attribuzioni

Il Consiglio Direttivo è composto:

a)   dal Presidente;

b)   dai Vice Presidenti;

c)   da un minimo di cinque a un massimo di dieci componenti nominati dall'Assemblea scelti tra i rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, spetta al Consiglio:

a)   proporre all'Assemblea il Presidente;

b)   deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione, sulla cessazione dall'Associazione, nonché sull'ammissione alla, o la cessazione dalla categoria dei Sostenitori per l'ammissione e la cessazione a membro dell'Associazione, previa istruzione delle relative pratiche;

c)   curare, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, il conseguimento dei fini statutari ed esaminare tutte le questioni di carattere generale, indirizzando e dirigendo l'attività dell'Associazione;

d)   deliberare le sanzioni contro gli associati previste al successivo art. 32;

e)   approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;

f)    determinare e proporre all'Assemblea l'ammontare dei contributi associativi, la loro variazione in aumento o diminuzione, stabilire gli eventuali contributi straordinari;

g)   nominare, anche al di fuori dei suoi membri, il Tesoriere dell'Associazione e il Segretario;

h)   designare consulenti che fossero ritenuti necessari al fine di assistere il Presidente e i Vice Presidenti dell'Associazione e il Consiglio Direttivo, nello studio e soluzione dei vari problemi della categoria;

i)    designare tra i suoi membri i rappresentanti dell'Associazione presso enti e istituzioni, definendo le caratteristiche di tale mandato e le modalità di rendiconto dell'attività svolta;

j)    autorizzare il Presidente alla stipulazione di accordi con altri Enti, Associazioni e categorie, sia in sede nazionale che internazionale;

k)   esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;

l)    promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.

Art. 26 - Consiglio Direttivo - convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni quadrimestre dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente dell'Associazione che lo sostituisce ai sensi del precedente art. 12.

Esso è convocato altresì:

a.   ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione, o il Vice Presidente dell'Associazione che lo sostituisce, lo ritenga opportuno;

b.   quando ne sia avanzata richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo posta elettronica contenente l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare, che dovrà essere spedita ad ogni singolo componente del consiglio almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, il predetto termine potrà essere ridotto dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, a tre giorni liberi non festivi.

Art. 27 - Consiglio Direttivo - Interventi

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati qualora gli argomenti trattati lo richiedano, i Revisori contabili e in veste consultiva, esperti nelle materie poste all'ordine del giorno. Il Presidente può, altresì, estendere l'invito a soggetti non componenti del Consiglio Direttivo in relazione al contributo che gli stessi possano apportare agli argomenti da trattare.

Art. 28 - Consiglio Direttivo - riunioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, è sufficiente la presenza della maggioranza di esso, incluso il Presidente dell'Associazione o almeno uno dei Vice Presidenti che ne faccia le veci.

Il Consiglio Direttivo può anche essere tenuto, su decisione del Presidente dell'Associazione, mediante sistemi di videoconferenza, quindi con connessione audio e video con interventi dislocati in più luoghi (purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto secondo gli inderogabili principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento),o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione  anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di convocazione e comunicando -  non necessariamente nell'avviso di convocazione ma obbligatoriamente prima della riunione- le specifiche tecniche per il collegamento,  in questo caso senza necessità che il presidente ed il segretario della riunione siano presenti fisicamente nello stesso luogo (potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale della riunione con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica).

Il Presidente (o, in caso di sua assenza o di impedimento, da uno dei Vice Presidenti che ne faccia le veci) verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. 

Le deliberazioni indicate alla lettera "b" del precedente art. 25 dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Associazione (o, in caso di sua assenza o di impedimento, da uno dei Vice Presidenti che ne faccia le veci) e da un segretario; nei verbali saranno riportate le decisioni adottate ed elencate le attività del Consiglio.

Art. 29 - Segretario  - funzioni e compiti

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e, sotto la vigilanza di quest'ultimo, provvede all'organizzazione delle attività volte ad attuare le finalità dell'Associazione.

Il Segretario:

-     è responsabile dell'organizzazione dell'Associazione;

-     organizza e coordina l'attuazione delle direttive fissate dagli organi dell'Associazione ed il funzionamento della struttura dell'Associazione;

-     svolge le funzioni di segretario delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, redigendone i verbali e predisponendone gli atti per la convocazione degli stessi;

-     comunica agli associati le direttive e le delibere degli organi associativi;

-     tiene ed aggiorna l'indirizzario degli Associati. 

L'eventuale compenso spettante al Segretario, al quale è riconosciuto altresì il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, d'accordo con i Vice Presidenti. La carica è cumulabile con altri ruoli ricoperti all'interno dell'associazione.

Art. 30 - Organo di Controllo e/o Collegio dei Revisori - componenti

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, l'Assemblea deve nominare l'organo di controllo, costituito da un collegio sindacale o da un collegio dei revisori, composti, rispettivamente, da tre membri effettivi

L'Assemblea potrà nominare l'organo di controllo e/o il collegio dei revisori anche qualora non obbligatori per legge. In tali casi essi devono possedere i requisiti, le competenze ed i poteri previsti dalla legge per l'ipotesi di nomina obbligatoria. La revisione legale dei conti viene esercitata, a discrezione dell'Assemblea, dal collegio dei revisori, purché ciascun membro sia iscritto nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

È consentito l'intervento alle riunioni dell'organo di controllo e/o collegio dei revisori mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione.

L'Assemblea ordinaria elegge, su proposta del Consiglio Direttivo, un organo di controllo e/o un collegio di revisori composti da tre membri effettivi, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

L'organo di controllo e/o il collegio dei revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 31 - Collegio dei Revisori - funzioni e compiti

Il collegio dei revisori potrà esaminare, in qualsiasi momento, tutte le partite contabili dell'Associazione e controllarne la rispondenza con i relativi documenti giustificativi. Il collegio dei revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo.

TITOLO V - SANZIONI A CARICO DEGLI ASSOCIATI

Art. 32 - Sanzioni

L'Associato inadempiente in ordine agli obblighi sociali e alle deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione è passibile (a seconda della gravità dell'inadempienza) dei seguenti provvedimenti:

a.   richiamo scritto;

b.   sospensione dai diritti sociali per un periodo di tempo non superiore a sei mesi;

c.   decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche associative;

d.   decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono incarichi in sede di rappresentanza esterna dell'Associazione;

e.   esclusione dall'Associazione.

Art. 33 - Modalità di adozione delle sanzioni

Le sanzioni previste al precedente art. 32 sono adottate dal Consiglio Direttivo, col voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti e debbono essere notificate agli interessati per mezzo PEC e/o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

E' ammessa la possibilità di proporre, avverso l'applicazione di sanzioni, ricorso al Consiglio Direttivo nel termine di dieci giorni liberi di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 34 - Controversia tra Associati

In caso di controversia tra Associati e/o Sostenitori, che non si siano state definite bonariamente, varranno le disposizioni di legge.

TITOLO VI - PERDITA DELLE QUALITA' DI ASSOCIATO

Art. 35 - Cause di perdita della qualità di Associato

La qualità di associato si perde:

a.   per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione è stata accettata;

b.   per morosità nel pagamento delle quote sociali, accertata oltre il secondo mese previsto per il pagamento delle stesse, fermo restando l'obbligo per l'Associato di pagare le quote dovute;

c.   per l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di gravi inadempienze e, in caso di ricorso, confermata dall'Assemblea;

d.   per disdetta manifestata ai sensi di quanto stabilito al precedente art. 8;

e.   qualora l'impresa associata sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato.

TITOLO VII - DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 36 - Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di organo di controllo e di revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto.

Art. 37 - Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali si intenderanno attribuite per tre anni. Le persone elette per ricoprire cariche sociali potranno essere rielette.

TITOLO VIII - BILANCIO E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 38 - Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

a)   dalle quote di ammissione e dai contributi;

b)   dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c)   dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d)   dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

e)   dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 39 - Bilancio e Patrimonio dell'Associazione

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre dell'anno solare precedente deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea.

Il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e deve essere accompagnato dalla relazione dell'organo di controllo e del collegio dei revisori.

Il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso all'organo di controllo e/o al collegio dei revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente alla relazione dell'organo di controllo o del collegio dei revisori, dovranno essere depositate nella sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea. Gli Associati possono prenderne visione.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto in questo Statuto valgono le norme di legge. In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione, l'Assemblea dovrà destinare il patrimonio sociale ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge.

 

 

 

 

 

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