TITOLO I
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione Nazionale di Editori Musicali Italiani – denominata F.E.M. (Federazione Editori Musicali).
L’Associazione adotta il Codice Etico che costituisce parte integrante di questo Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti e impegnando i soci alla sua osservanza.
Art. 2 – Oggetto
L’Associazione ha carattere nazionale, è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa si propone i seguenti scopi:
a. costituire una forte organizzazione di editori musicali italiani che svolgano, con carattere continuativo e professionale, attività nel campo dell’editoria musicale;
b. tutelare, sia in Italia che all’estero, nei confronti di Enti e di terzi in genere, i predetti editori, favorendone gli interessi generali nonché lo sviluppo tecnico, artistico ed economico;
c. studiare, ai fini della loro migliore soluzione, i problemi tecnici, economici, giuridici e sociali che interessano la categoria, sia in campo nazionale che internazionale;
d. concepire e attuare forme di tutela dei diritti di utilizzazione economica di opere musicali diversi da quelli amministrati dalla S.I.A.E.;
e. stipulare accordi con altri Enti, Associazioni e categorie industriali, commerciali e sindacali;
f. prendere opportuni contatti con categorie, con Enti e con Associazioni similari straniere per stipulare speciali accordi diretti a regolare i rapporti di carattere tecnico, artistico, economico e giuridico che interessino gli Associati.
g. promuovere la cultura musicale nel paese, direttamente o collaborando con le istituzioni preposte ed altri enti o associazioni che abbiano analoghe finalità, sostenendo l’alfabetizzazione e le attività, musicali nella scuola, affinché venga riconosciuta e valorizzata la funzione educativa e formativa della musica nella società italiana così come avviene nel contesto internazionale.
Art. 3 – Sede e durata
L’Associazione ha sede in Milano, e ha durata fino al giorno 8 novembre 2031. Il Consiglio Direttivo potrà fissare o variare l’ubicazione della sede dell’Associazione in tale città nonché istituire sedi secondarie anche in altre città.
TITOLO II
Capo I – Degli Associati ordinari
Art. 4 – Associati ordinari
Possono far parte dell’Associazione tutti gli editori musicali italiani che svolgano attività nel campo della editoria musicale con carattere continuativo e professionale, nonché i concessionari di opere drammatiche i quali, al momento della presentazione della domanda di ammissione all’Associazione, abbiano i seguenti requisiti:
I. risultino regolarmente iscritti alla S.I.A.E. in qualità di editori musicali e/o di Concessionari di Opere Drammatiche;
II. non siano associati in altre associazioni che perseguano gli stessi fini della F.E.M.
Capo II – Della domanda di ammissione degli Associati.
Art. 5 – Domanda di ammissione
La domanda di ammissione all’Associazione quale Associato dovrà essere diretta al Presidente, il quale la sottoporrà all’approvazione del Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva alla presentazione della domanda.
L’iscrizione decorre dal momento della delibera.
La domanda di ammissione comporta, di per sé, l’accettazione dello Statuto dell’Associazione e del Codice Etico.
L’ammissione all’Associazione o la cessazione della qualità di associato devono essere rese note tempestivamente a tutti gli appartenenti all’Associazione.
Con la domanda di ammissione, l’aspirante associato si impegna a rispettare tutte le decisioni degli organi sociali adottate in conformità della legge e dello statuto ed a versare la quota sociale annuale e, quando prevista, la quota straordinaria. Il Consiglio Direttivo delibera, a propria insindacabile discrezione ed in modo inappellabile, sulle domande presentate e non è tenuto a dare giustificazione o motivazione alcuna in relazione alla decisione finale.
Art. 6 – Documenti da allegare alla domanda di ammissione
Insieme con la domanda di ammissione dovranno essere presentati:
a. un certificato di iscrizione alla S.I.A.E. con indicazione della qualifica e dell’anzianità di iscrizione;
b. idonea documentazione che attesti l’importo delle somme incassate tramite la S.I.A.E. nell’anno solare che precede quello di presentazione della domanda stessa.
Art. 7 – Diritti e obblighi degli associati
L’Associato ha diritto di ricevere per tutto il periodo di appartenenza all’Associazione le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall’Associazione.
Le imprese associate che sono in regola con i versamenti delle quote annuali hanno, inoltre, il diritto di elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione.
Ciascun associato, infine, ha diritto di avere attestata la sua partecipazione all’Associazione.
L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto e il Codice Etico. L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
In particolare l’associato deve:
a. partecipare attivamente alla vita associativa;
b. non fare parte contemporaneamente di Associazioni costituite per scopi analoghi;
c. versare all’Associazione una quota associativa il cui ammontare verrà determinato per ciascun anno solare dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; la quota deve essere versata annualmente, all’inizio di ciascun anno solare e, qualora l’iscrizione avvenga in corso d’anno, al momento dell’iscrizione verrà calcolato un rateo pari ai mesi mancanti alla fine dell’anno solare.
Art. 8 – Durata dell’iscrizione
L’adesione all’Associazione ha la durata di un anno e si intenderà rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da manifestarsi con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno due mesi prima della scadenza di ciascun anno solare.
TITOLO III – DEI SOSTENITORI
Art. 9 – Sostenitori
Coloro che, non avendo i requisiti per essere Associati, operano a vario titolo nell’ambito del settore musicale ed editoriale condividendo gli scopi associativi dell’Associazione di cui all’art. 2 dello Statuto, sostenendone e appoggiandone gli obiettivi e l’azione istituzionale, sono ammessi all’Associazione come Sostenitori.
L’ammissione dei candidati a tale categoria ha luogo secondo le modalità stabilite per gli Associati al precedente art. 5.
I Sostenitori sono soggetti a ogni altra disposizione dello Statuto (ivi espressamente inclusi gli artt. 7, 31 e 33, nelle parti loro applicabili) nonché alle delibere degli Organi dell'Associazione, tutti in quanto applicabili.
TITOLO IV – DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vice Presidenti
- il Comitato di presidenza
- Collegio dei Revisori dei Conti
- il Segretario
- il Tesoriere
Art. 11 – Presidente dell’Associazione
L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
A tal fine, almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell’Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.
La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.
La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse.
Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione da proporre all’Assemblea.
L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per un ulteriore triennio consecutivo a quello della prima elezione. La rielezione per il secondo trienno dovrà avvenire con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti gli Associati. Il Presidente può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni da un Vice Presidente.
Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.
Il Consiglio Direttivo può prevedere un compenso a favore del Presidente per i compiti assolti durante gli esercizi dell’Associazione. L’ammontare del compenso viene stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato all’Assemblea ordinaria.
Come per tutte le cariche sociali è altresì riconosciuto al Presidente il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata in rappresentanza dell’Associazione secondo quanto disposto dal Consiglio Direttivo o da Regolamento.
Art. 12 – Vice-presidenti dell’Associazione
Nella realizzazione del programma triennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo quattro. A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il triennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.
Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.
L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.
Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.
I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.
Nel caso che vengano a mancare durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
Art. 13 – Comitato di Presidenza
ll comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dai Vice Presidenti ed ha il compito di stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione, dirigere l’attività nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Direttivo verificando i risultati. Il comitato nomina e scioglie Commissioni o Gruppi di lavoro, approva su proposta del Presidente le direttive per la struttura e l’organico necessarie per il funzionamento dell’Associazione, esercita, in caso di urgenza, i poteri del Direttivo salvo successiva ratifica.
Art. 14 – Tesoriere dell’Associazione
Il Tesoriere cura la gestione dei fondi dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, cura l’incasso e contabilizzazione delle quote associative, controlla la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, supporta il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico accompagnando entrambi i documenti da idonea relazione sulle poste contabili.
Art. 15 – Assemblea ordinaria degli Associati
L’Assemblea degli Associati è composta dagli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali.
L’Assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
b. nomina il Presidente dell’Associazione e i Vicepresidenti;
c. nomina i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
d. nomina i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei conti;
e. stabilisce le direttive di carattere generale che dovranno essere osservate dall’Associazione in relazione alle attività degli associati;
f. ratifica le proposte del Consiglio Direttivo in ordine alla misura delle quote sociali;
g. delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all’anno di cui una entro il primo semestre dell’anno per l’esame e l’approvazione del bilancio d’esercizio ed una entro la fine dell’anno per l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo.
Art. 16 – Assemblea straordinaria degli Associati
L’Assemblea straordinaria degli associati delibera sulle modificazioni dello Statuto e sull’anticipato scioglimento dell’Associazione nominando uno o più liquidatori.
Art. 17 – Convocazione dell’Assemblea ordinaria-straordinaria
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione, anche fuori della sede dell’Associazione, con avviso da spedire a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica:
a tutti gli associati nei loro domicili indicati nelle domande di ammissione o nell’indirizzario degli associati.
L’avviso di convocazione indicato al comma che precede:
a. dovrà contenere l’ordine del giorno con l’indicazione delle materie da trattare;
b. dovrà essere spedito agli associati, salvo quanto disposto al successivo art. 19, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione se trattasi di Assemblea ordinaria, e almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione se trattasi di Assemblea straordinaria.
Art. 18 – Convocazione su richiesta degli Associati
Se ne è fatta domanda scritta da tanti associati che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli associati, il Presidente dell’Associazione convoca l’Assemblea ordinaria e quella straordinaria. Può altresì essere richiesta la convocazione dell’Assemblea Straordinaria dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. La convocazione dovrà avvenire con avvisi che dovranno essere spediti agli Associati entro gli stessi termini fissati al precedente art. 17.
Art. 19 – Convocazione in via di urgenza
In casi di particolare urgenza, entrambi i termini indicati alla lett. «b» del precedente art. 17, potranno essere ridotti dal Presidente dell’Associazione a tre giorni liberi non festivi.
Art. 20 – Costituzione assemblea ordinaria e maggioranze di voto
L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un Vice-presidente dell’Associazione o dalla persona designata dagli intervenuti.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti gli Associati, tuttavia trascorsa un’ora, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati dagli Associati intervenuti.
L’Assemblea ordinaria può anche essere tenuta, su decisione del Consiglio Direttivo, mediante teleconferenza e/o videoconferenza che riunisca il luogo ove ha sede l’Assemblea con una o più località diverse dalla sede; in tal caso, il presidente dell’Assemblea nominerà presso ciascuna località un associato a coordinare la partecipazione di tale località ai lavori assembleari ed eventualmente due scrutatori.
Salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità di voti la trattazione dell’argomento oggetto della votazione, è rinviata all’assemblea successiva. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l’Assemblea ma, per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, è d’obbligo lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
Art. 21 – Costituzione assemblea straordinaria e maggioranze di voto
L’Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un Vice-presidente dell’Associazione o dalla persona designata dagli intervenuti.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti gli Associati. Essa delibera con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti gli Associati.
L’Assemblea straordinaria può anche essere tenuta, su decisione del Consiglio Direttivo, mediante teleconferenza che riunisca il luogo ove ha sede l’Assemblea con una o più località diverse dalla sede; in tal caso, il presidente dell’Assemblea nominerà presso ciascuna località un associato a coordinare la partecipazione di tale località ai lavori assembleari ed eventualmente due scrutatori.
Art. 22 – Nuova convocazione dell’assemblea straordinaria
Se gli Associati intervenuti non rappresentano complessivamente il numero dei voti richiesti dal precedente art. 21, l’Assemblea deve essere nuovamente convocata.
Anche in seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera con le stesse maggioranze fissate al precedente art. 21.
Art. 23 – Diritto d’intervento in assemblea e deleghe
Possono intervenire all’Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali. Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino ad un massimo di tre imprese mediante delega scritta.
Art. 24 – Diritto di voto
Ogni singolo associato ha diritto a un voto.
Inoltre, ogni singolo associato ha diritto a un numero di voti proporzionato agli incassi S.I.A.E. dell’anno solare precedente a quello in cui viene tenuta l’assemblea sulla base dei seguenti criteri:
- se iscritto alla Sezione Musica, a un voto per ogni Euro 52.000,00 (cinquantaduemila e centesimi zero) di proventi accreditati dalla S.I.A.E. nell’anno solare che precede quello in cui viene tenuta l’Assemblea;
- se iscritto alla Sezione Lirica o DOR, a un voto ogni Euro 13.000,00 (tredicimila e centesimi zero) di proventi accreditati dalla S.I.A.E. nell’anno solare che precede quello in cui viene tenuta l’Assemblea.
L’Associato che sia iscritto a più sezioni avrà diritto di cumulare i voti a lui spettanti in qualità di iscritto alla sezione musica e alla sezione lirica e DOR.
Le singole aziende che per la determinazione della quota annua associativa si avvalgano dei criteri previsti in materia di “gruppo di aziende”, avranno diritto ad un numero di voti proporzionato alla sola parte dell’ammontare dell’incasso SIAE considerato ai fini del calcolo della loro quota associativa.
Ogni singolo Associato, ai fini dell’attribuzione del numero dei voti a lui spettanti, avrà la facoltà di integrare la documentazione di cui alla lett. «b» del precedente art. 6, qualora l’importo dei proventi incassati nell’anno che precede quello in cui sarà tenuta l’assemblea gli dia diritto a un numero di voti superiori a quello che risulta spettantigli in base alla predetta documentazione.
La facoltà di cui al comma che precede dovrà essere esercitata almeno un mese prima del giorno in cui sarà tenuta l’Assemblea a mezzo lettera raccomandata contenente la documentazione integrativa.
Il numero di voti spettanti a ciascuna impresa associata è annotato in apposito registro, di esso possono prenderne visione le imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi. Nell’inviare la convocazione, l’Associazione comunica all’impresa associata il numero di voti cui ha diritto e tiene a disposizione dell’associata stessa la documentazione a ciò relativa.
Art. 25 – Consiglio Direttivo – nomina e attribuzioni
Il Consiglio Direttivo è composto:
a) dal Presidente;
b) dai Vice Presidenti
c) da un minimo di cinque a un massimo di dieci componenti nominati dall’Assemblea scelti tra i rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare spetta al Consiglio:
a. nominare la Commissione di Designazione;
b. proporre all’Assemblea il Presidente;
c. deliberare sull’accoglimento delle domande di adesione, sulla cessazione dall’Associazione, nonché sull’ammissione alla, o la cessazione dalla categoria dei Sostenitori per l’ammissione e la cessazione a membro dell’Associazione, previa istruzione delle relative pratiche;
d. curare, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, il conseguimento dei fini statutari ed esaminare tutte le questioni di carattere generale, indirizzando e dirigendo l’attività dell’Associazione;
e. deliberare le sanzioni contro gli associati previste al successivo art. 33;
f. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre alla successiva approvazione dell’Assemblea;
g. determinare e proporre all’Assemblea l’ammontare dei contributi associativi, la loro variazione in aumento o diminuzione, stabilire gli eventuali contributi straordinari;
h. predisporre, qualora ne ravvisi i presupposti, un apposito "Regolamento per la determinazione ed il pagamento delle quote annuali dovute dagli Associati";
i. nominare, anche al di fuori dei suoi membri, il Tesoriere dell’Associazione e il Segretario;
j. designare consulenti che fossero ritenuti necessari al fine di assistere il Presidente e i Vice-presidenti dell’Associazione e il Consiglio Direttivo, nello studio e soluzione dei vari problemi della categoria;
k. designare tra i suoi membri i rappresentanti dell’Associazione presso enti e istituzioni, definendo le caratteristiche di tale mandato e le modalità di rendiconto dell’attività svolta;
l. autorizzare il Presidente alla stipulazione di accordi con altri Enti, Associazioni e categorie, sia in sede nazionale che internazionale;
m. esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
n. promuovere ed attuare quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell’Associazione.
Art. 26 – Consiglio Direttivo – convocazione
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni quadrimestre dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice-presidente dell’Associazione che lo sostituisce ai sensi del precedente art. 12.
Esso è convocato altresì:
a. ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione, o il Vice-presidente dell’Associazione che lo sostituisce, lo ritenga opportuno;
b. quando ne sia avanzata richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax e/o posta elettronica contenente l’ordine del giorno con l’indicazione delle materie da trattare, che dovrà essere spedita ad ogni singolo componente del consiglio almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, il predetto termine potrà essere ridotto dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, a tre giorni liberi non festivi.
Art. 27 – Consiglio Direttivo – Interventi
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati qualora gli argomenti trattati lo richiedano, i Revisori contabili e, in veste consultiva, esperti nelle materie poste all’ordine del giorno. Il Presidente può, altresì, estendere l’invito a soggetti non componenti del Consiglio Direttivo in relazione al contributo che gli stessi possano apportare agli argomenti da trattare.
Art. 28 – Consiglio Direttivo – riunioni
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, trascorsi trenta minuti dall’ora fissata nell’avviso di convocazione, è sufficiente la presenza della maggioranza di esso, incluso il Presidente dell’Associazione o almeno uno dei Vice-presidenti dell’Associazione che ne faccia le veci.
Il Consiglio Direttivo può anche essere tenuto, su decisione del Presidente dell’Associazione, mediante teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che risultino assicurati i fondamentali diritti di partecipazione, costituiti dalla scelta di un luogo di riunione dove saranno presenti almeno il Presidente dell’Associazione e/o uno dei Vice-presidenti dell’Associazione e il segretario della riunione, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di potere esaminare, ricevere e trasmettere documenti: verificandosi tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente dell’Associazione e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.
Salvo quanto stabilito al capoverso che segue, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, sarà adottata la delibera votata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne faccia le veci.
Le deliberazioni indicate alla lett. "c" del precedente art. 25 dovranno essere adottate, con scrutinio segreto, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.
Le decisioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate in apposito verbale firmato dal Presidente dell’Associazione (o, in caso di sua assenza o di impedimento, da uno dei Vice-presidenti dell’Associazione che ne faccia le veci) e da un segretario; nei verbali saranno riportate le decisioni adottate ed elencate le attività del Consiglio.
Art. 29 – Segretario – funzioni e compiti
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e, sotto la vigilanza di quest’ultimo, provvede all’organizzazione delle attività volte ad attuare le finalità dell’Associazione.
Il Segretario:
- è responsabile dell’organizzazione dell’Associazione;
- organizza e coordina l’attuazione delle direttive fissate dagli organi dell’Associazione ed il funzionamento della struttura dell’Associazione;
- svolge le funzioni di segretario delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, redigendone i verbali e predisponendone gli atti per la convocazione degli stessi;
- comunica agli associati le direttive e le delibere degli organi associativi;
- tiene ed aggiorna l’indirizzario degli Associati.
L’eventuale compenso spettante al Segretario, al quale è riconosciuto altresì il rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, d’accordo con i Vice Presidenti.
Art. 30 – Collegio dei Revisori – componenti
L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell’Associazione, in una lista di almeno sette candidati.
A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.
Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.
Ciascun impresa associata può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.
Art. 31 – Collegio dei Revisori – funzioni e compiti
Il Collegio dei Revisori potrà esaminare, in qualsiasi momento, tutte le partite contabili dell’Associazione e controllarne la rispondenza con i relativi documenti giustificativi. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo.
TITOLO V – SANZIONI A CARICO DEGLI ASSOCIATI
Art. 32 – Sanzioni
L’Associato inadempiente in ordine agli obblighi sociali e alle deliberazioni dei competenti organi dell’Associazione, è passibile (a seconda della gravità dell’inadempienza) dei seguenti provvedimenti:
a. richiamo scritto;
b. sospensione dai diritti sociali per un periodo di tempo non superiore a sei mesi;
c. decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche associative;
d. decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono incarichi in sede di rappresentanza esterna dell’Associazione;
e. esclusione dall’Associazione.
Art. 33 – Modalità di adozione delle sanzioni
Le sanzioni previste al precedente art. 32 sono adottate dal Consiglio Direttivo, col voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti e debbono essere notificate agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
E’ ammessa la possibilità di proporre, avverso l’applicazione di sanzioni, ricorso al Consiglio Direttivo nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 34 – Controversia tra Associati
In caso di controversia tra Associati e/o Sostenitori, che non si siano state definite bonariamente, varranno le disposizioni di legge.
TITOLO VI – PERDITA DELLE QUALITA’ DI ASSOCIATO
Art. 35 – Cause di perdita della qualità di Associato
La qualità di associato si perde:
a. per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione è stata accettata;
b. per morosità nel pagamento delle quote sociali, accertata oltre il secondo mese previsto per il pagamento delle stesse, fermo restando l’obbligo per l’Associato di pagare le quote dovute;
c. per l’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di gravi inadempienze e, in caso di ricorso, confermata dall’Assemblea;
d. per disdetta manifestata a’ sensi di quanto stabilito al precedente art. 8;
e. qualora l’impresa associata sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato.
TITOLO VII – DELLE CARICHE SOCIALI
Art. 36 - Disposizioni generali sulle cariche
Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono, altresì, considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti della stessa.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto.
Art. 37 – Durata delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali si intenderanno attribuite per tre anni. Le persone elette per ricoprire cariche sociali potranno essere rielette.
Il Presidente dell’Associazione dopo due mandati consecutivi, prima di essere rieletto, deve essere sostituito per almeno un intervallo pari al mandato precedentemente ricoperto.
TITOLO VIII – BILANCIO E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 38 – Fondo comune
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 39 – Bilancio e Patrimonio dell’Associazione
Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre dell’anno solare precedente deve essere compilato il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea.
Il bilancio d’esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
Il bilancio d’esercizio deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima di quello fissato per l’Assemblea che deve discuterlo.
Copia del bilancio d’esercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, dovranno essere depositate nella sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea. Gli Associati possono prenderne visione.
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non previsto in questo Statuto valgono le norme di legge. In caso di scioglimento anticipato dell’Associazione, l’Assemblea degli associati dovrà destinare il patrimonio sociale ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge.